Art. 4.

      1. Presso le case di cura private con almeno cento posti letto deve essere istituito il servizio di farmacia.
      2. Il servizio di farmacia di cui al comma 1 deve essere gestito da un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia

 

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farmaceutiche con il compito di procedere all'acquisto e alla conservazione dei farmaci, alla tenuta dei registri, ove richiesti, nonché alle attività di farmacovigilanza.